L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità richiede attenzione concreta. Con la sentenza n. 150 del 25 febbraio 2026, il Tribunale di Treviso ha disposto la riammissione in servizio di un assistente amministrativo per la rinnovazione del periodo di prova, riconoscendo anche un risarcimento.

Il caso

La controversia, nella quale il lavoratore è stato assistito dall’Avv. Francesco Leone, riguardava un assistente amministrativo assunto a tempo indeterminato presso un’istituzione scolastica.

L’Amministrazione aveva interrotto il rapporto per mancato superamento del periodo di prova. Il lavoratore aveva contestato il provvedimento, sollevando anche la questione delle modalità del proprio inserimento nell’ambiente di lavoro in relazione alla condizione di disabilità.

Il Tribunale ha accolto il ricorso nei limiti indicati nella decisione.

Mansioni compatibili e valutazione negativa non esauriscono la questione

Il giudice ha ritenuto valido il patto di prova e sufficientemente determinate le mansioni del profilo di assistente amministrativo. Ha inoltre considerato le attività assegnate compatibili con la disabilità fisica del lavoratore.

La decisione, quindi, non si fonda sull’invalidità della clausola contrattuale o sull’assegnazione di compiti estranei al profilo professionale.

Il problema individuato dal Tribunale riguarda un altro aspetto: l’inserimento era avvenuto senza la presa in carico del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, previsto dall’art. 39-ter del d.lgs. n. 165/2001.

La tutela opera anche fuori dal collocamento mirato

Il lavoratore era stato assunto mediante scorrimento della graduatoria provinciale, anziché attraverso la quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999.

Secondo il Tribunale, questa circostanza non esclude l’applicazione dell’art. 39-ter: la tutela dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità prescinde dalle modalità di reclutamento.

La figura prevista dalla norma svolge una funzione concreta: favorire l’inserimento, individuare gli accorgimenti organizzativi e le eventuali soluzioni tecnologiche necessarie, verificando le difficoltà che possono emergere.

Perché il licenziamento è stato dichiarato nullo

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che l’omessa misura di protezione avesse compromesso il corretto svolgimento della prova e integrasse una discriminazione indiretta.

Il ragionamento evidenzia un punto importante: applicare lo stesso trattamento a tutti può determinare uno svantaggio quando non si considerano le specifiche difficoltà di inserimento della persona con disabilità.

Pur rilevando l’esito negativo della prova, il giudice ha osservato che non poteva escludersi un risultato diverso se la disposizione di tutela fosse stata correttamente applicata.

Riammissione in servizio e nuova prova

La sentenza ha disposto:

  • la nullità del licenziamento per mancato superamento della prova;
  • la riammissione in servizio per rinnovare la prova nella durata prevista dal contratto individuale;
  • il pagamento di tre mensilità di retribuzione a titolo di danno, oltre interessi e rivalutazione;
  • il rimborso delle spese di lite.

Non è stato riconosciuto l’automatico superamento della prova. Il rimedio individuato consiste nella possibilità di svolgerla nuovamente, rimuovendo il vizio che aveva caratterizzato il precedente percorso.

Cosa verificare in una situazione analoga

Un provvedimento di mancato superamento della prova richiede l’esame del contratto, delle mansioni effettivamente svolte, delle valutazioni ricevute e delle misure adottate per l’inserimento lavorativo.

La sentenza mostra quanto contino le condizioni concrete nelle quali il lavoratore è stato chiamato a dimostrare le proprie capacità. L’esito di ogni controversia dipende, tuttavia, dai fatti e dalle prove della singola vicenda.

Riferimento: Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, sentenza n. 150/2026, pubblicata il 25 febbraio 2026.

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