16 Novembre 2017

News DIPLOMATI MAGISTRALI

Avv. Francesco Leone

QUADRO NORMATIVO

Il sistema di reclutamento dei docenti della scuola statale è un sistema bipartito, che prevede due canali di accesso alle cattedre:

1.       Il primo è quello del concorso, nella duplice forma del concorso ordinario e del concorso riservato.

2.       Il secondo canale, invece, è quello dello scorrimento delle graduatorie provinciali degli abilitati, qualificate dall’art. 401 D.lgs. n. 297/1994 alla stregua di graduatorie permanenti e successivamente trasformati in graduatorie ad esaurimento dall’art. 1 comma 605 lett. c) Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Esaminiamo, più nel dettaglio, questo secondo canale.

L’art. 399 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall’art. 1 legge n. 124/1999, stabilisce che “L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401”.

L’art. 401 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall’art. 1 legge n. 124/1999, statuisce che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’articolo 399, comma 1.

Le graduatorie, di natura provinciale, sono a loro volta distinte in tre fasce.

Le G.A.E., di natura provinciale, sono a loro volta distinte in tre fasce, articolate in base ai requisiti posseduti dagli insegnanti:

–      la prima fascia, in cui vengono inseriti, ex art. 401 del D. Lgs n. 297/94 i docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

–      la seconda fascia, in cui vengono inseriti gli aspiranti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, ossia il 25 maggio 1999, erano in possesso dei requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

–      la terza fascia, riservata ai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) oppure che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo, nonché in forza della l. n. 143/04 ai docenti in possesso di titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto.

Le graduatorie permanenti, inizialmente, venivano integrate annualmente e, in occasione della tornata annuale di aggiornamento, veniva concesso agli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti di presentare domanda ai fini dell’inclusione, qualora non vi fossero già inclusi.

Quindi, ai fini dell’accesso ai concorsi per soli titoli (dette graduatorie permanenti), si accedeva previo conseguimento del titolo abilitante conseguito a seguito del superamento di una qualunque procedura concorsuale, ordinaria, riservata oppure al termine di uno specifico percorso di studi universitari od accademici.

L’art. 1 co. 1 bis Legge n. 143/2004 – di conversione del D.L. 07.04.2004 n. 97 – prevede che “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi”.

Tuttavia, la citata disposizione prevede che “A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.

A partire dall’A.S. 2005/2006, l’aggiornamento delle graduatorie, inizialmente effettuato con cadenza annuale, viene effettuato con cadenza biennale, così come previsto dall’art. 1 co. 4 D.L. n. 97/2004.

Con l’art. 1 comma 605 legge n. 296/2006, le graduatorie permanenti vengono trasformate in esaurimento: “Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.

La trasformazione in graduatorie ad esaurimento è entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 ed avrebbe dovuto portare ad un graduale assorbimento del fenomeno del precariato anche per il tramite della “definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa con il ministero dell’economia e delle finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente” (art. 1 co. 605 Legge 27 dicembre 2006 n. 296).

L’intenzione del legislatore, dunque, era quella di impedire il costante accrescimento del numero degli aspiranti che, di un anno in anno, entravano nelle graduatorie permanenti e, al tempo stesso, era diretta a dare una risposta alle legittime aspirazioni del precariato storico attraverso un piano di assunzioni volta a ridurre sensibilmente il numero.

Con detto provvedimento si è posto un termine ultimo (anno 2007) per l’ingresso nelle graduatorie, consentendo per il futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l’esclusione dalle medesime, per chi già abbia un titolo abilitante conseguito prima del 2007.

Detto termine non era stato posto per i docenti (come di dirà in seguito non può parlarsi di termine decadenziale o di prescrizione), ma era posto per il MIUR, che avrebbe dovuto allineare le G.A.E. consentendo l’ingresso a chi già era in possesso di un titolo abilitante.

Una volta esaurita la fase provinciale, vale a dire lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali (che termina il 31 dicembre di ogni anno o, comunque, all’atto dell’esaurimento delle graduatorie provinciali), la legge prevede che i supplenti vengano attinti dall’elenco di cui all’art. 5 del decreto n. 131/2007, vale a dire dalle cosiddette graduatorie di circolo e di istituto.

L’aggiornamento delle graduatorie, infatti, avviene previa emanazione di appositi provvedimenti emanati dal Ministero dell’istruzione (vale a dire D.M.), che indicano i requisiti da possedere per il nuovo inserimento e le tabelle con i punteggi da assegnare agli aspiranti.

Da ultimo, il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Poiché il citato D.M. non consentiva ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l’a.s. 2001/2002, di presentare domanda di inserimento nelle GAE e gli escludeva dalle stesse graduatorie, il Consiglio di Stato, su ricorso di vari docenti, con la cit. sent. n. 1973 del 16/04/2015, ha annullato il D.M. n. 235/2014 in quanto “i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”, con conseguente possibilità di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito con il vecchio ordinamento di ottenere l’inserimento nelle GAE. 

VALORE ABILITANTE

L’art. 194, co. 1, del D.lgs. n. 297/94 sanciva che: “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne”

La successiva legge n. 226 del 17.10.2005, nell’abrogare tale disposizione, ha disposto, all’art. 31, co. 2, che le disposizioni abrogate “continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi “.

L’art. 197, co. 1, del D.lgs. n. 297/94 ha, a sua volta, sancito “A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare”.

Il D.P.R. n. 232/98, all’art. 15, co. 7, ha poi fatto salvo in via permanente l’attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell’Istituto magistrale iniziati entro l’a.s. 1997/1998.


Il valore abilitante del diploma risulta del resto confermato anche dal Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, il quale nelle premesse, ribadisce che “Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: … l’art. 194, comma 1, e l’art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell’istituto magistrale”, precisando, all’art. 3, co. 1, che: “In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (…) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (…) di durata quinquennale (…). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all’insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all’insegnamento nella scuola materna”.

Ciò è stato infine, recentemente, ribadito ai fini dell’emissione del concorso a cattedra, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012.

LA DECISIONE 

DELL’ADUNANZA PLENARIA

In data 15 novembre, si è riunita l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che è chiamata a decidere sulle sorti dei diplomati magistrali

In attesa dell’esito, con il fiato sospeso, sono i diplomati magistrali inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, oltre ai docenti precari già inseriti in Gae, in virtù di provvedimenti giurisdizionali acutelari del Giudice amministrativo.

C’è, quindi, chi ha ottenuto l’immissione in ruolo con riserva, chi ha avuto l’accantonamento del posto, chi non è semplicemente inserito in GAE ed attende.

 

Ad oggi, non si conoscono i tempi di comunicazione del verdetto, che può andare da qualche giorno fino a 45 giorni.

I nodi che la VI sezione del Consiglio di Stato è chiamata a dirimere sono diversi: riguardano il valore abilitante del diploma magistrale, l’efficacia erga omnes delle decisioni dello stesso Consiglio di Stato, la falcoltà di impugnare un Decreto Ministeriale diverso e successivo a quello del 2014.

Questione importante da capire è quella relativa a chi non ha presentato ricorso: prevarrà una logica ristretta ai ricorrenti o prevarrà un buon senso, che tuteli il buon nome della P.A. e del suo andamento?